Advocate General Szpunar proposes that the Court should limit the scope of the de- referencing that search engine operators are required to carry out to the EU – L’avvocato generale Szpunar propone alla Corte di limitare all’ambito dell’Unione europea la deindicizzazione alla quale devono procedere i gestori di motori di ricerca (Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-507/17 Google / CNIL)

Con decisione del 21 maggio 2015, la presidente della Commission nationale de l’informatique et des libertés (Francia) (Commissione nazionale per l’informatica e le libertà, in prosieguo: la «CNIL») ha diffidato Google ad applicare, allorché accoglie una richiesta di una persona fisica diretta a far eliminare i link verso pagine Internet dall’elenco dei risultati visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal suo nome, la suddetta eliminazione in tutte le estensioni di nome di dominio del suo motore di ricerca.
Google si è rifiutata di dare seguito a tale diffida, limitandosi ad eliminare i link in questione dai soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate a partire dai nomi di dominio corrispondenti alle varianti del suo motore di ricerca negli Stati membri dell’Unione europea. Inoltre, la CNIL ha considerato insufficiente la proposta complementare di cosiddetto «blocco geografico» – presentata da Google dopo la scadenza del termine di cui alla diffida – consistente nell’eliminare la possibilità di accedere, a partire da un indirizzo IP che è reputato essere ubicato nello Stato di residenza della persona interessata, ai risultati controversi in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome di quest’ultima, indipendentemente dalla variante del motore di ricerca interrogata dall’utente.
Dopo aver constatato che Google, nel termine impartito, non si era conformata alla suddetta diffida, la CNIL, con delibera in data 10 marzo 2016, ha irrogato nei suoi confronti una sanzione, resa pubblica, di EUR 100 000. Con ricorso proposto dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato francese), Google ha chiesto l’annullamento della suddetta delibera. Il Conseil d’État ha deciso di sottoporre alla Corte diverse questioni pregiudiziali.
Nelle sue conclusioni odierne l’avvocato generale Maciej Szpunar esordisce con l’indicare che le disposizioni del diritto dell’Unione applicabili alla presente fattispecie 1 non regolano espressamente la questione della territorialità della deindicizzazione. Egli ritiene quindi che sia necessaria una differenziazione a seconda del luogo a partire dal quale è effettuata la ricerca. Infatti, le richieste di ricerca effettuate al di fuori del territorio dell’Unione europea non dovrebbero essere interessate dalla deindicizzazione dei risultati di ricerca. Egli non è quindi favorevole ad un’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione così ampia che queste abbiano effetto oltre l’ambito territoriale dei 28 Stati membri. L’avvocato generale sottolinea infatti che, pur se effetti extraterritoriali sono ammessi in determinati casi, riguardanti il mercato interno, chiaramente delimitato – ad esempio in materia di diritto della concorrenza o di diritto dei marchi – per la natura stessa di Internet, che è su scala mondiale ed è presente ovunque in pari misura, tale possibilità non è comparabile.
Secondo l’avvocato generale, occorre effettuare un bilanciamento del diritto fondamentale all’oblio con il legittimo interesse del pubblico ad avere accesso all’informazione ricercata. Secondo l’avvocato generale, infatti, ove si ammettesse una deindicizzazione mondiale, le autorità dell’Unione europea non sarebbero in grado di definire e determinare il diritto a ricevere informazioni, e ancor meno di effettuarne un bilanciamento con gli altri diritti fondamentali della protezione dei dati e alla vita privata. Ciò a maggior ragione in quanto siffatto interesse del pubblico ad avere accesso ad un’informazione varierà necessariamente da uno Stato terzo all’altro, secondo la sua ubicazione geografica. Nel caso in cui fosse possibile procedere ad una deindicizzazione su scala mondiale, sussisterebbe il rischio che sia impedito di aver accesso alle informazioni a soggetti che si trovano in Stati terzi e che, per reciprocità, gli Stati terzi impediscano di aver accesso alle informazioni a soggetti che si trovano negli Stati membri dell’Unione.
Nondimeno, in talune situazioni l’avvocato generale non esclude la possibilità di imporre ad un gestore di un motore di ricerca di intraprendere azioni di deindicizzazione a livello mondiale, ma ritiene che ciò non sia giustificato dalla situazione di cui alla presente fattispecie.
Egli propone quindi alla Corte di dichiarare che il gestore di un motore di ricerca non è tenuto, allorché accoglie una richiesta di deindicizzazione, di effettuare tale deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del suo motore affinché, indipendentemente dal luogo a partire dal quale è effettuata la ricerca in base al nome del richiedente, i link controversi non compaiano più.
L’avvocato generale sottolinea invece che, una volta che sia stato accertato il diritto a una deindicizzazione all’interno dell’Unione, il gestore di un motore di ricerca deve adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire una deindicizzazione efficace e completa, a livello del territorio dell’Unione europea, incluso mediante la cosiddetta tecnica del «blocco geografico» a partire da un indirizzo IP che è reputato essere ubicato all’interno di uno Stato degli Stati membri, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall’utente Internet che effettua la ricerca.

 

By decision of 21 May 2015, the President of the French Commission nationale de l’informatique et des libertés (National Commission for Information Technology and Civil Liberties; ‘the CNIL’) served formal notice on Google that, when acceding to a request from a natural person for the removal of links to web pages from the list of results displayed following a search performed on the basis of that person’s name, it must apply that removal to all of its search engine’s domain name extensions.
Google refused to comply with that formal notice, merely removing the links in question from only the results displayed following a search performed on the domain names corresponding to the versions of its search engine in the Member States of the EU. Moreover, the CNIL regarded as insufficient Google’s further ‘geo-blocking’ proposal, made after the time limit laid down in the formal notice had passed, whereby internet users would be prevented from accessing the results in question, from an IP address deemed to be located in the State of residence of the person concerned, after performing a search on the basis of that person’s name, no matter which version of the search engine they used.
By adjudication of 10 March 2016, the CNIL, after finding that Google had failed to comply with that formal notice by the prescribed time limit, imposed on it a penalty, which was publicised, of €100 000. By an application lodged before the Conseil d’État (Council of State, France), Google seeks to have that adjudication annulled. The Conseil d’État decided to refer several questions to the Court of Justice for a preliminary ruling.
In today’s Opinion, Advocate General Maciej Szpunar begins by indicating that the provisions of EU law applicable to the present case1 do not expressly govern the issue of the territorial scope of de-referencing. He therefore takes the view that a distinction must be made depending on the location from which the search is performed. Thus, search requests made outside the EU should not be affected by the de-referencing of the search results. He is therefore not in favour of giving the provisions of EU law such a broad interpretation that they would have effects beyond the borders of the 28 Member States. The Advocate General thus underlines that, even though extraterritorial effects are possible in certain, clearly defined, cases affecting the internal market, such as in competition law or trademark law, by the very nature of the internet, which is worldwide and found everywhere in the same way, that possibility is not comparable.
According to the Advocate General, the fundamental right to be forgotten must be balanced against other fundamental rights, such as the right to data protection and the right to privacy, as well as the legitimate public interest in accessing the information sought. The Advocate General continues that, if worldwide de-referencing were permitted, the EU authorities would not be able to define and determine a right to receive information, let alone balance it against the other fundamental rights to data protection and to privacy. This is all the more so since such a public interest in accessing information will necessarily vary from one third State to another depending on its geographic location. There would be a risk, if worldwide de-referencing were possible, that persons in third States would be prevented from accessing information and, in turn, that third States would prevent persons in the EU Member States from accessing information.
However, the Advocate General does not rule out the possibility that, in certain situations, a search engine operator may be required to take de-referencing actions at the worldwide level, although he takes the view that the situation at issue in the present case does not justify this.
He therefore proposes that the Court should hold that the search engine operator is not required, when acceding to a request for de-referencing, to carry out that de-referencing on all the domain names of its search engine in such a way that the links in question no longer appear, irrespective of the location from which the search on the basis of the requesting party’s name is performed.
However, the Advocate General underlines that, once a right to de-referencing within the EU has been established, the search engine operator must take every measure available to it to ensure full and effective de-referencing within the EU, including by use of the ‘geo-blocking’ technique, in respect of an IP address deemed to be located in one of the Member States, irrespective of the domain name used by the internet user who performs the search.

NOTE: The Advocate General’s Opinion is not binding on the Court of Justice. It is the role of the Advocates General to propose to the Court, in complete independence, a legal solution to the cases for which they are responsible. The Judges of the Court are now beginning their deliberations in this case. Judgment will be
given at a later date.

Press Release

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1575482/en/

AG Conclusions (French)

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=209686&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=6326280

 

L’articolo di Vincenzo Tiani per Wired con un mio commento

https://www.wired.it/internet/regole/2019/01/11/google-diritto-oblio-europeo/

Il diritto all’oblio ripropone la più ampia tematica della territorialità e dell’applicazione del diritto e delle decisioni nell’ambito di Internet. La mancanza di regole globali e principi comuni in materia di protezione dei dai personali si acuisce quando il diritto alla privacy deve essere bilanciato con altri diritti, in primo luogo il diritto alla libertà di espressione. Le diverse visioni esistenti, sin nell’approccio europeo (più attento alla privacy) e in quello statunitense (maggiormente protettivo verso la libertà di espressione), allo stato escludono che si possa addivenire a decisioni condivise ed ostacolano l’applicazione globale delle decisioni. Da qui il compromesso di Google: de-indicizzazione non più sulla base del dominio, ma in relazione all’indirizzo IP di colui che effettua la ricerca.

Si tratta di una soluzione che lascia ampi margini alla ricerca dell’informazione di cui si chiede l’oblio e che non tutela pienamente il titolare del diritto alla cancellazione; tuttavia allo stato, alla luce delle possibilità tecniche esistenti, appare la soluzione più ragionevole.

Credo sia importante, ad ogni modo, l’utilizzo di formule ed espressioni più ampie che possano stabilire un principio successivamente adeguabile alle nuove tecniche ed innovazioni tecnologiche che potrebbero contribuire a mutare lo scenario introducendo nuove opzioni.

Importante è anche tenere a mente che la sentenza della Corte sebbene concernente Google, avrà prevedibilmente ripercussioni anche su altri motori di ricerca e altri casi di esercizio del diritto all’oblio in Internet. Le parole che verranno utilizzate dalla Corte di Giustizia dovrebbero tenere conto anche di tali differenziazioni, poiché non tutti i soggetti hanno le possibilità di Google e pretendere il medesimo livello tecnico indistintamente non può che contribuire a rafforzare le posizioni dominanti già esistenti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: