Con provvedimento n. 26596 dell’11 maggio 2017, l’Autorità ha accertato la vessatorietà, ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, e 35, commi 1 e 2, Codice del Consumo, di alcune clausole del modello contrattuale, in uso alla data di avvio del procedimento e tuttora vigente, sottoposto all’accettazione dei consumatori che vogliano usufruire dell’applicazione WhatsApp Messenger.
L’Autorità ha, in particolare, accertato la vessatorietà delle disposizioni che prevedono:
– esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie e assolutamente generiche, inclusa quella che discende dal proprio inadempimento;
– la possibilità di interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso;
– il diritto generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo e non consentire più all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un analogo diritto per il consumatore;
– il diritto generico, esercitabile da WhatsApp, di introdurre modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente indicate le motivazioni sulla base delle quali la società si vincola ad apportare le modifiche e senza neppure prevedere modalità
per informarne in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo di “silenzio assenso” che fa discendere l’accettazione dei nuovi Termini anche solo dalla mera inerzia inconsapevole dell’utente;
– quale legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle controversie il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California;
– un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli “ordini” e di non fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si esplicherebbero;
– la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese, in caso di conflitto con la versione tradotta in lingua italiana (accettata dall’utente), senza prevedere la prevalenza dell’interpretazione più favorevole al consumatore, a prescindere dalla lingua in cui la clausola è redatta.
Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha accertato la vessatorietà delle clausole sopra indicate nonché disposto, in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori, ai sensi dell’articolo 23, comma 8 del Regolamento, la pubblicazione per 20 giorni – a cura e spese dell’impresa – di un estratto del citato provvedimento n. 26596 adottato nei confronti di WhatsApp Inc. sulla homepage del sito web del Professionista.[…]
DELIBERA
a) di contestare alla società WhatsApp Inc. la violazione di cui all’art. 37 bis, comma 2, Codice del Consumo, per non aver ottemperato all’ordine di pubblicazione disposto con delibera dell’Autorità n. 26596 dell’11 maggio 2017;[…]
Bollettino n. 33/2017 del 28/08/2017
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