Sicurezza informatica degli istituti di credito e responsabilità contrattuale (mia nota a Cassazione civile, Sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2950)

Sicurezza informatica degli istituti di credito e responsabilità contrattuale (Cassazione civile, Sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2950), in Giurisprudenza italiana, vol. 10-2017, pp. 2069-2074.

In materia di operazioni effettuate sul conto online e non riconosciute dal cliente, la responsabilità della banca è esclusa solo ove essa provi il dolo del cliente o l’incauto comportamento da questi adottato, tale che, per la sua imprevedibilità, non poteva essere fronteggiato in anticipo mediante l’adozione di misure di sicurezza adeguate ad evitarlo. La Corte, nel fondare la sua decisione, tiene conto, in particolare, della particolare diligenza richiesta all’operatore bancario, della mi-gliore allocazione del rischio d’impresa, della tutela del contraente debole e della necessità di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema.

Banche – Conto online – Phishing – Onere probatorio – Codici di accesso – Conto corrente – Contratti bancari – Bonifico – Frode informatica – Responsabilità civile – Cassazione civile – Misure di sicurezza – Inadempimento contrattuale

Artt. 1218, 2697, 1175 e 1176 c.c. – D.Lgs 11/2010

https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Periodici/Giurisprudenza_Italiana_s13674.aspx

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