AIRBNB – No decisive influence.
Airbnb Ireland cannot be regarded as forming an integral part of an overall service, the main component of which is the provision of accommodation.
The rules for the functioning of an intermediation service such as the one provided by Airbnb cannot be equated to those of the intermediation service which gave rise to the judgments of 20 December 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:981, paragraph 39), and of 10 April 2018, Uber France (C‑320/16, EU:C:2018:221, paragraph 21).
57 Da ciò discende che un servizio di mediazione come quello fornito dalla Airbnb Ireland, come tale, non può essere considerato parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale sarebbe una prestazione di alloggio.
58 Nessuna delle altre prestazioni menzionate nel punto 19 della presente sentenza, considerate nel loro complesso o isolatamente, consente di rimettere in discussione tale constatazione. Al contrario, prestazioni di tal genere presentano carattere accessorio posto che non costituiscono per il locatore un fine in sé, bensì il mezzo per beneficiare del servizio di mediazione fornito dalla Airbnb Ireland o per offrire prestazioni di alloggio alle migliori condizioni (v., per analogia, sentenze del 21 febbraio 2008, Part Service, C‑425/06, EU:C:2008:108, punto 52; del 10 novembre 2016, Baštová, C‑432/15, EU:C:2016:855, punto 71, e del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18, EU:C:2019:660, punto 38).
59 Ciò vale anzitutto quanto alla circostanza che, oltre alla sua attività consistente nel mettere in contatto locatori e i locatari tramite la piattaforma elettronica omonima, la Airbnb Ireland fornisce ai locatori uno schema che definisce il contenuto della loro offerta, un servizio opzionale di fotografia del bene posto in locazione nonché un sistema di valutazione dei locatori e dei locatari consultabile dai futuri locatori e locatari.
60 Strumenti di tal genere rientrano nello spirito di collaborazione inerente alle piattaforme di mediazione che consente, da un lato, ai richiedenti alloggio di procedere a una scelta pienamente consapevole tra le offerte di alloggio proposte dai locatori sulla piattaforma e, dall’altro, ai locatori di essere compiutamente informati in merito alla serietà dei locatari nei confronti dei quali potrebbero vincolarsi.
61 Ciò vale poi quanto alla circostanza che la Airbnb Payments UK, società del gruppo Airbnb, si incarica della riscossione dell’importo delle locazioni presso i locatari per poi trasferirlo ai locatori, secondo le modalità ricordate nel punto 19 della presente sentenza.
62 Siffatte modalità di pagamento, comuni a un gran numero di piattaforme elettroniche, costituiscono uno strumento per dare certezza alle operazioni negoziali tra locatori e i locatari, la cui semplice presenza non può modificare la natura stessa del servizio di mediazione, in modo particolare quando modalità di pagamento di tal genere non sono associate, né direttamente né indirettamente, a un controllo dei prezzi delle prestazioni di alloggio, come accertato nel punto 56 della presente sentenza.
63 Infine, nemmeno la circostanza che la Airbnb Ireland offre ai locatori una garanzia contro i danni nonché, in opzione, un’assicurazione per la responsabilità civile è tale da modificare la qualificazione giuridica del servizio di mediazione fornito da detta piattaforma.
64 Persino considerate nel loro insieme, le prestazioni, opzionali o meno, fornite dalla Airbnb Ireland e ricordate nei punti da 59 a 63 della presente sentenza, non consentono di rimettere in discussione la natura distinta del servizio di mediazione fornito da questa società e pertanto la sua qualificazione come «servizio della società dell’informazione», a meno di non voler modificare sostanzialmente le specifiche caratteristiche di questo servizio. A tal riguardo, sarebbe del resto paradossale che siffatte prestazioni accessorie a valore aggiunto, fornite da una piattaforma elettronica ai propri clienti al fine, segnatamente, di distinguersi dai propri concorrenti, possano condurre, in mancanza di elementi aggiuntivi, a modificare la natura e pertanto la qualificazione giuridica dell’attività di quest’ultima, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 46 delle sue conclusioni.
Leave a Reply