Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 113/19
Lussemburgo, 24 settembre 2019
Sentenza nella causa C-136/17
GC e a./Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
Infine, per quanto riguarda pagine Internet contenenti dati relativi a un procedimento penale a carico di una persona specifica, che si riferiscono a una fase precedente di tale procedimento e non corrispondono più alla situazione attuale, incombe al gestore del motore di ricerca valutare se detta persona abbia diritto a che le informazioni di cui trattasi non siano più, allo stato attuale, collegate al suo nome mediante un elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire da tale nome. Per valutare tale diritto, il gestore del motore di ricerca deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, quali, in particolare, la natura e la gravità dell’infrazione di cui trattasi, lo svolgimento e l’esito di tale procedura, il tempo trascorso, il ruolo rivestito da tale persona nella vita pubblica e il suo comportamento in passato, l’interesse del pubblico al momento della richiesta, il contenuto e la forma della pubblicazione nonché le ripercussioni della pubblicazione per tale persona.
Il gestore di un motore di ricerca è quindi tenuto ad accogliere una domanda di deindicizzazione vertente su link verso pagine Internet nelle quali compaiono informazioni relative a un procedimento giudiziario di cui è stata oggetto una persona fisica, e, eventualmente, informazioni relative alla condanna che ne è conseguita, quando dette informazioni si riferiscono ad una fase precedente del procedimento giudiziario considerato e non corrispondono più alla situazione attuale, nei limiti in cui si constati che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie, i diritti fondamentali della persona interessata prevalgono sui diritti degli utenti di Internet potenzialmente interessati.
77 Incombe quindi al gestore di un motore di ricerca valutare, nell’ambito di una richiesta di deindicizzazione riguardante link verso pagine web nelle quali sono pubblicate informazioni relative a un procedimento penale a carico della persona interessata, che si riferiscono a una fase precedente di tale procedimento e non corrispondono più alla situazione attuale, se – tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, quali, in particolare, la natura e la gravità dell’infrazione di cui trattasi, lo svolgimento e l’esito di tale procedura, il tempo trascorso, il ruolo rivestito da tale persona nella vita pubblica e il suo comportamento in passato, l’interesse del pubblico al momento della richiesta, il contenuto e la forma della pubblicazione nonché le ripercussioni della pubblicazione per tale persona – la persona interessata abbia diritto a che le informazioni di cui trattasi non siano più, allo stato attuale, collegate al suo nome mediante un elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire da tale nome.
78 È comunque importante aggiungere che, quand’anche il gestore di un motore di ricerca dovesse constatare che tale ipotesi non ricorre per il fatto che l’inserimento di tale link si rivela strettamente necessario per conciliare i diritti della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati con la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati, tale gestore è in ogni caso tenuto, al più tardi al momento della richiesta di deindicizzazione, a sistemare l’elenco dei risultati in modo tale che l’immagine globale che ne risulta per l’utente di Internet rifletta la situazione giudiziaria attuale, il che necessita, in particolare, che compaiano per primi, nel suddetto elenco, i link verso pagine web contenenti informazioni a tal proposito
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/it/
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