Con la sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019 le Sezioni Unite si sono pronunciate in materia di diritto all’oblio.
Il sig. S., che era stato protagonista di un episodio di cronaca nera accaduto nel 1982, ovvero l’omicidio della moglie, per il quale era stato condannato ed aveva scontato la relativa pena, conveniva in giudizio un quotidiano che aveva riproposto la vicenda, 27 anni dopo, in una rubrica denominata “la storia della domenica”, dove riprendeva
episodi avvenuti nella città nel corso degli anni. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello confermò tale interpretazione, osservando anche che “in via generale, la cronaca (e nella specie fatti di cronaca nera risalenti nel tempo), se inserita in un preciso disegno editoriale, non può mai dirsi superata, se correttamente
intesa e gestita, in quanto “il tempo non cancella ogni cosa e la memoria, anche se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualità che ne giustifica il ricordo”. Nella specie, il giornalista aveva disegnato il Sig. S. con una penna obiettiva, puntuale, senza alcun accostamento suggestionante e/o fuorviante, in una continenza
espositiva corretta, mai dileggiante.
In Cassazione, la III Sezione Civile ritiene di dover rimettere la questione alle Sezioni Unite, affinché, partendo dal caso concreto, venga definito: “quando possa effettivamente configurarsi un interesse pubblico alla conoscenza di fatti (tali non essendo le insinuazioni di dubbi e le voci incontrollate); quando, nonostante il tempo trascorso dai fatti, detto interesse possa essere considerato attuale; in che termini, sulla sussistenza di detto interesse, possa incidere la gravità e la rilevanza penale del fatto, la
completezza (o la incompletezza) della notizia del fatto, la finalità di trattamento del dato (se, ad esempio, per fini di ricerca scientifica o storica, per fini statistici, per fini di informazione o per altri motivi, ad esempio di marketing), la notorietà (o la mancanza di notorietà) della persona interessata, la chiarezza della forma espositiva utilizzata (anche
evitando l’accorpamento e l’accostamento di notizie false a notizie vere)” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 26 giugno-5 novembre 2018, n. 28084).
Le Sezioni Unite, richiamata la giurisprudenza nostrana ed europea, affermano che il bilanciamento “presuppone un complesso giudizio nel quale assumono rilievo decisivo la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, il contributo ad un dibattito di interesse generale, l’oggetto della notizia, la forma della pubblicazione ed il tempo trascorso dal momento in cui i fatti si sono effettivamente verificati”. Rinunciano, tuttavia ad affermare criteri generali, limitandosi al petitum, nonché sottolineando che “la materia in esame di per sè sfugge ad una precisa catalogazione e richiede di volta in volta, invece, la paziente e sofferta valutazione dei giudici di merito”.
Nel caso al suo esame ritiene di dover cassare la sentenza impugnata, ritenendo che una rievocazione di fatti passati nella forma della rubrica non costituisca esercizio del diritto di cronaca, bensì del “diritto alla rievocazione storica (storiografica) di quei fatti”. Da ciò, viene fatta derivare la non necessarietà della menzione del nome dell’interessato:
“Ma proprio perchè essa è “storia”, non può essere considerata “cronaca”. Ne deriva che simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima, perchè nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell’informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto. In altre parole, l’interesse alla conoscenza di un fatto, che costituisce manifestazione del diritto ad informare e ad essere informati e che rappresenta la spinta ideale che muove ogni ricostruzione storica, non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell’identità della singola persona che quel fatto ha compiuto”.
Per una mia più ampia analisi del diritto all’oblio si vedano:
Diritto all’oblio e motori di ricerca, Giuffrè, 2017, https://shop.giuffre.it/catalog/product/view/id/77001/
Leave a Reply